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Comunione dei beni

Con la comunione dei beni tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.
Sono invece esclusi dalla comunione dei beni i beni di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio, i beni acquistati da un coniuge per successione o donazione (salvo che non sia espressamente dichiarato che sono attribuiti alla comunione dei beni), i beni di uso strettamente personale, quello che servono per lo svolgimento della professione oppure ottenuti a titolo di risarcimento danni.